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Maria
Antonietta Pappalardo
Le
leggi del lavoro femminile

I
decenni della seconda metà del '900 sono
di importanza fondamentale per la costruzione dell'identità femminile. A
partire dal 1946 le donne hanno conquistato, con grande ritardo rispetto
agli altri paesi europei a causa del trentennio fascista, i contenuti
della loro cittadinanza, sotto il profilo della libertà e dell'uguaglianza,
dei diritti civili, politici e sociali.
In
particolare, le lotte per la difesa del lavoro femminile e per la parità
salariale hanno avuto inizio dopo la conquista del voto e l'approvazione
della Carta costituzionale, ovvero negli anni
cinquanta.
Offriamo qui una panoramica sulla normativa che, nel corso
dei decenni, ha regolato gli aspetti più significativi del lavoro
femminile, senza, peraltro, riuscire a sciogliere il nodo
uguaglianza-differenza.
La battaglia, infatti, che le donne hanno condotto nel dopoguerra per i
loro diritti e per la democrazia le ha emancipate da una condizione di
discriminazione che le escludeva dai diritti 'universali', i quali anche sul
piano normativo erano riservati in realtà ai soggetti maschili. Il
risultato di questo lungo percorso è un codice giuridico più egualitario, per
cui si può dire che uomini e donne godono oggi degli stessi
diritti fondamentali.
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Emmeline Pankhurst (1858-1928) |
Questa uguaglianza, però, è di tipo formale, di tipo
astratto, perché nei fatti o svalorizza la differenza sessuale o la rimuove in un processo di assimilazione
al maschile. Emblematico è in questo senso l'andamento carsico della
normativa sul lavoro notturno delle donne e, sull'altro versante, la legge
italiana sulla donna-soldato. Secondo la studiosa S. Welby, quel che
distingue la struttura patriarcale tradizionale da quella contemporanea è
che la prima rendeva subalterne le donne tenendole fuori dalla scuola e dal
lavoro salariato, oltre che dalla politica; mentre "il patriarcato
odierno non esclude la donna da certi luoghi, ma piuttosto le rende
subordinate in ciascuno di essi, a cominciare appunto dal mondo del
lavoro". |
Ragionando sulle coordinate della democrazia
rappresentativa (piuttosto che sulle coordinate 'simboliche' della
differenza sessuale), la maggioranza delle donne non ha intenzione di
rintanarsi in oasi autoreferenziali e continua a lottare per una democrazia
sostanziale che tenga conto delle differenze. E ritiene sia necessario
mettere in atto alleanze tra donne di culture diverse nonché strategie di
lungimiranza politica che diano valore nella sfera pubblica/privata alla
soggettività femminile, conquistata con tanta fatica da bisnonne, nonne e
madri 'reali'.
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Le lavoratrici del tessile, 1910 |

Le lavoratrici della Buitoni, 1928 |
Cliccando sui singoli riferimenti,
puoi leggere e/o scaricare la legge che ti interessa presso il sito della Provincia di Torino.
ì PRINCIPI
FONDAMENTALI
Articolo 3 della
Costituzione Italiana
Articolo 37 della
Costituzione Italiana
ì AZIONI
POSITIVE
Legge 10 aprile 1991, n. 125
"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro"
Legge 25 febbraio 1992, n. 215
"Azioni positive per l'imprenditoria femminile"
Decreto legislativo 19 maggio 2000
"Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
e disposizioni in materia di azioni positive"
ì LAVORO
NOTTURNO
Legge 5 febbraio 1999, n. 25
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998", art. 17
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25"
ì LAVORO
PART-TIME
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 39
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo",
art. 22
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", art. 20
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
ì MATERNITA'
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
"Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento".
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Impagliatrici, 1960 |

Balie, 1905 |
ì PARI
RETRIBUZIONE
Articolo 37 della
Costituzione Italiana
ì PARITA'
DI TRATTAMENTO
Legge 9 dicembre 1977,
n. 903
"Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"
ì RESPONSABILITA'
FAMILIARI
Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città”
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Mondine, 1912 |

Contadine, 1920 |
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La pagina è stata creata da M. Antonietta Pappalardo e
pubblicata il 25 settembre 2004
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