|
N
E G L I A L T R I P A E S I
PROCREAZIONE ASSISTITA: COSI' NELLE ALTRE NAZIONI

- AUSTRIA: è ammessa
sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella
eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione
post mortem e l'utero in affitto. È inoltre ammesso l'accesso ai dati del
donatore.
- GERMANIA: la legge del 1990 ammette
l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La
fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. L'articolo uno della
legge vieta di trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per
un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l'inseminazione post mortem e
l'utero in affitto.
- GRAN BRETAGNA: la legge del 1990
consente sia l'inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o
conviventi e a donne singole. La legge del 1990 ammette l'utero in
affitto, purchè non ci sia passaggio di denaro, e l'inseminazione
post-mortem.
- SPAGNA: l'accesso all'inseminazione
artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate,
conviventi, nonchè singole purchè vi acconsentano in modo libero e
cosciente. La prima legge che regola la materia è del 1987.
- SVEZIA: è ammessa l'inseminazione
omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi ma è vietato il
ricorso al seme di donatori anonimi. Non è ammessa per la donna sola. La
fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve
essere sposata o convivente. Non è ammesso l'utero in affitto.
- FRANCIA: Una legge quadro sarà
promulgata l'anno prossimo dopo essere stata messa in cantiere nel 1994.
L'attuale ministro del governo di centrodestra, Jean-Francois Mattei, è
ripartito da quella legge proponendo numerose modifiche: pur esclusa per
principio la ricerca sull'embrione in Francia sarà invece consentita «in
via eccezionale» e «per una durata limitata di cinque anni». In Francia
le coppie potranno scegliere autonomamente se
distruggere gli embrioni in sovrannumero, se destinarli alla ricerca a
scopo terapeutico oppure se donarli a un'altra coppia sterile. Dal
progetto di legge resta rigorosamente esclusa la clonazione, sia a scopo
riproduttivo, sia a scopo terapeutico: per quest'ultima, si rischiano
sette anni e 100.000 euro di multa in caso di violazione.
(Corriere della sera, 11 dic 2003)
Ecco le regole adottate in Europa, negli Stati Uniti e in
Australia

ETEROLOGA - inseminazione con seme di
donatore - è legalizzata in tutti i Paesi del mondo. Attualmente in
Italia è vietata nei centri pubblici e ammessa nei centri privati.
DONNE SINGLE Gran Bretagna, Spagna,
Belgio, Svezia, Australia, Usa ammettono alla fecondazione donne single, o
coppie conviventi basta una dichiarazione scritta dove si dichiara di
assumere la responsabilità genitoriale del nascituro.
INSEMINAZIONE DA PARTNER DECEDUTO
vietata in modo unanime anche se recentemente alcune sentenze l'hanno
autorizzata in casi specifici.
FECONDAZIONE IN VITRO con donazione di ovociti - Germania, Austria,
Norvegia, Svezia esiste una limitazione su questa tecnica. In Italia la
ovodonazione è limitata ai soli centri privati.
RICERCA nessun Paese l'ha resa
lecita. In Gran Bretagna, Svezia, Spagna è possibile perchè non vengono
considerati embrioni le cellule con sviluppo inferiore a 14 giorni. Su
questi 'pre-embrionì sono permessi studi e ricerche sperimentali. Gran
Bretagna, Francia, Spagna, Svezia, Usa, Australia ricerche vengono
effettuati sugli embrioni in soprannumero con diritto di decisione
lasciato alla coppia.
(La Repubblica, 14 dicembre 2003)
SONDAGGIO
SULLA NUOVA LEGGE
Fecondazione eterologa, il sì di tanti cattolici
Indagine sui temi delle nuove norme. Un elettore su tre
pronto a cambiare voto se il proprio partito la pensa diversamente.

|
RENATO
MANNHEIMER
Il primo quesito che
ci siamo posti è stato: ma sapranno
rispondere i nostri intervistati?
Quello
della conoscenza dei temi su cui viene richiesta l’opinione è
sempre un grande problema per i sondaggi, molto dibattuto dai
professionisti del settore, ma rischiava di divenire drammatico in
questa occasione. Spesso la gente risponde senza sapere bene di cosa
si tratta, sulla base di informazioni frammentarie o superficiali. E
nel caso della fecondazione assistita, già nella fase di preparazione
delle domande,
abbiamo trovato spesso conoscenze imprecise e incomplete tra i
colleghi, i medici, i giornalisti cui ci siamo rivolti.
Il
che suggerisce che, malgrado la partecipazione
appassionata di molti - dichiara di avere
seguito tutto il dibattito il 70%, assai più
che in altre precedenti occasioni - il livello di
informazione generale su tutta la questione sia relativamente basso.
Ciò ci porta, prima ancora di presentare il sondaggio, ad una sorta
di conclusione anticipata: che,
cioè, forse, sarebbe stato, o sarà, utile affiancare
alla discussione parlamentare una vera e ampia informazione,
per favorire una partecipazione ed una valutazione più consapevole
(come suggerisce peraltro il metodo dei «deliberative polls», di cui
tanto si discute proprio in questi giorni).
|
COPPIE
REGOLARI - Veniamo
ai risultati. La maggioranza assolutasi dichiara
contraria all’applicazione della fecondazione assistita al di fuori
della coppia regolare o di fatto. E’ indicativo che siano
più contrarie le persone tra i 25 e 35 anni, l’età in cui spesso
ci si sposa, mentre la «punta» dei favorevoli alla possibilità di
fecondazione anche tra single e gay si trova fra i giovanissimi sotto
i 24 anni. Ancor più significativo è il fatto che questa (e altre)
opinione sia espressa «trasversalmente», da persone di
tutti gli orientamenti politici, con una accentuazione tra chi
vota per il centrodestra, ma con percentuali elevate anche nel
centrosinistra (il 60% degli elettori dei Democratici di sinistra è
contrario). Questa trasversalità degli orientamenti si riscontra
persino in relazione all’intensità di frequenza alla Messa, un
indicatore che abbiamo utilizzato per «misurare», sia pure in modo
approssimativo, la religiosità. Anche nel sottogruppo che dichiara di
non andare «mai» alla Messa, la maggioranza assoluta è contraria
alla fecondazione assistita al di fuori della coppia.
DIVISIONE TRASVERSALE -
Sin qui, quindi, la maggioranza appare favorevole a quanto è stato
deciso dal Parlamento. Ma su un altro punto, la possibilità
di controllare l’embrione prima di impiantarlo nell’utero,
la maggioranza è in disaccordo.
Ancora una volta in modo «trasversale», presente cioè anche tra chi
vota per i partiti della maggioranza (ad esempio, 54% in Forza Italia
e 71% in Alleanza nazionale) e tra chi è più religioso (59% di
disaccordo tra chi dichiara di recarsi alla Messa tutte le settimane).
Eguale dissenso si registra per
l’inammissibilità di semi provenienti da donatori esterni alla coppia.
Ma la preponderanza di contrari è questa volta più lieve (anche
considerando il margine di approssimazione del 3,5%) e si è erosa nel
tempo. Infatti, già nel 1999 la maggioranza acconsentiva alla
fecondazione eterologa: ma più di un quarto dichiarava di non essere
in grado di esprimere un’opinione. Oggi, con l’intensificarsi del
dibattito, la percentuale di «non so» si è ridotta al 12%. E la
prevalenza di chi acconsente alla fecondazione eterologa si è ristretta:
omettendo dal calcolo i «non so» e rendendo quindi i risultati
pienamente confrontabili, la percentuale dei favorevoli passa dal 56%
del 1999 al 53% di oggi. Su questo tema, insomma, il Paese è spaccato
letteralmente in due, spesso indipendentemente dal livello di
religiosità professata.
La (soggettivamente presunta) capacità di dare un parere su molti
aspetti della questione si manifesta in modo ancor più evidente
quando si affronta il tema del congelamento degli embrioni. Nel 2000
più del 50% dichiarava di non avere un’opinione precisa al
riguardo. Anche oggi la
percentuale di chi non sa o non vuole rispondere è consistente
ma, rispetto ad allora, è fortemente diminuita
(21%). Di nuovo la maggioranza (specie tra i laureati e tra i più
giovani) è in dissenso con quanto approvato dal Parlamento, anche se
ad essa si affianca una minoranza assai consistente (la differenza è
di soli 7 punti percentuali), presente «trasversalmente» in tutte le
categorie: solo tra chi dichiara di recarsi a Messa tutte le
settimane, la maggioranza relativa è contraria alla possibilità di
congelare gli embrioni.
|
ESPERIENZE PERSONALI -
Insomma, le opinioni sulla fecondazione assistita paiono prescindere
in molti casi dalle appartenenze politiche e persino dalla pratica
religiosa. L’orientamento si forma in larga misura sulla base
di riflessioni ed esperienze personali,
al di fuori dei cosiddetti «facilitatori» (quali le appartenenze politiche
e/o religiose) che contribuiscono in molti altri casi a plasmare opinioni e
convinzioni. E’ una situazione già vista molto tempo fa, ai tempi del referendum sul divorzio.
I cui risultati mostrarono una realtà contrastante
agli orientamenti politici allora maggioritari e alle indicazioni della
Chiesa. Il risultato del 1974 segnò l’inizio del mutamento
radicale degli atteggiamenti degli elettori e, in particolare, di quel
distacco dai partiti che produsse poi la fine della prima Repubblica.
Naturalmente è difficile dire se oggi le differenze tra quanto deliberato
dal Parlamento e quanto ritenuto opportuno dalla maggioranza dell’opinione
pubblica potranno avere le medesime conseguenze, anche tenendo conto che si
tratta di un problema assai meno «vissuto» del divorzio. Ma il fatto che
quasi un terzo dell’elettorato (in particolare quello che si colloca al
centro) dichiari che «cambierebbe voto se il proprio partito si esprimesse
in maniera opposta alle proprie opinioni riguardo alla fecondazione»
fa pensare che qualche effetto si potrebbe sentire. Specie nel caso fosse
indetto un referendum al riguardo.
Dati tratti da Sondaggio Ispo-Telesurvey per il
Corriere della sera. Campione rappresentativo dei maggiori di 17 anni, per
sesso, scolarità, professione, area geografica. metodo rilevazione: Cati.
Elaborazione spss. data rilevazione:11-12-03. Casi:800 rispondenti:
89%-100%. Margine di approssimazione 3,5 %. Documentazione: www.agcom.it
E
O R A ?
Legge sulla Fecondazione
Assistita: prima iniziativa per un referendum
12
dicembre 2003

di Italiasalute.it
Il quotidiano "Il
Riformista" è protagonista della prima iniziativa a favore
dell'ipotesi che a decidere sulla delicata materia della fecondazione
assistita siano i cittadini con un referendum abrogativo della legge appena
approvata.
In un sondaggio di pochi mesi fa condotto dall'Eurispes emergeva che
il
69,1% del campione di italiani intervistati riteneva legittimo utilizzare la
fecondazione assistita. La fecondazione eterologa, ovvero il ricorso, da
parte della coppia sterile, a un donatore o una donatrice esterna, riceveva
una percentuale di consenso decisamente minore. Prevalevano, infatti, le
opinioni negative, espresse dal 46,9% degli intervistati, mentre la
percentuale di mancate risposte, dal 4,6% al 9,3%. Coloro che considerano la
fecondazione eterologa legittima sono il 43,8%. Bisognerebbe ora scoprire,
dopo il dibattito avutosi in occasione dell'approvazione della legge, in che
modo ciò abbia poturo influenzare l'opinione di favorevoli, contrari e
soprattutto indecisi. L'Eurispes aveva inoltre domandato agli intervistati
quale fosse la loro opinione sulla cosiddetta "clonazione
terapeutica" ovvero l'utilizzo, a scopo di ricerca, di cellule
staminali ricavate da embrioni congelati, ottenuti in soprannumero a scopo
riproduttivo e non più impiantabili. Un'ampia maggioranza degli italiani
intervistati (60,9%) si esprimeva con favore riguardo alla possibilità
della clonazione a fini di ricerca scientifica. Ricordiamo infatti che, tra
gli effetti della legge che non hanno trovato molto spazio nei commenti
post-approvazione, c'è quello delle limitazioni alla ricerca scientifica
che si serve degli embrioni.
Ecco il testo dell'iniziativa de "Il Riformista":
"Sì a un referendum per cambiare la legge, no a guerre di religione
Questo è un appello a non lasciare che l'Italia si tenga la legge sulla
fecondazione assistita votata dal Parlamento. Ci sono momenti, e argomenti,
nei quali la rappresentanza eletta non interpreta lo spirito pubblico e la
maturità dei rappresentati. Di più: la legge introduce discriminazioni,
combina pasticci, arreca danni, condiziona la libertà della ricerca, renderà
persone e coppie infelici. E' una legge fatta male che nasce già vecchia.
Come tutte le leggi di questo genere, sarà aggirata, violata, produrrà
fenomeni di turismo fecondativo, perché basterà andare altrove in Europa
per eluderne i divieti. Noi non ci ribelliamo in nome della laicità dello
Stato, ma della modernità e della parità di trattamento giuridico. Si può
essere un paese cattolico e avere una legge migliore (vedi la Spagna).
Rispettiamo il punto di vista dell'etica cattolica, ma siamo certi che si può
rispettarlo senza danneggiare chi non la condivide. Si poteva fare, e non si
è fatto per ragioni politiche. Ci sono due modi per rammendare questo
strappo. Il primo è una nuova legge. Da domani, parlamentari di tutte e due
gli schieramenti hanno il diritto, e il dovere, di proporre un altro testo,
che modifichi quello approvato.
Non deve, non può finire qui. Il secondo
modo è un referendum abrogativo. Noi non siamo dei fans dello strumento
referendario. Né ci piacciono le guerre di religione. E però, soprattutto
quando si tratta di diritti soggettivi, e di ingerenza dello Stato in quei
diritti (il diritto soggettivo qui in discussione è il diritto alla cura
della sterilità) crediamo che il paese abbia diritto a un dibattito
informato e ampio, per capire, per comprendere e per farsi un'opinione, cosa
che il dibattito parlamentare, così strumentale e confuso, non ha
consentito. Nelle pagine interne spieghiamo perché un referendum abrogativo
potrebbe essere proposto senza lasciare un vuoto legislativo: è cioè
possibile abrogare alcune parti della legge, quelle relative ai divieti più
insensati e ingiustificabili, lasciandone in piedi l'efficacia regolatoria,
perché la materia va regolata.
Crediamo dunque giusto invitare i nostri
lettori, le forze politiche, le associazioni culturali, a mobilitarsi per
un'iniziativa referendaria."
CINZIA CAPORALE, MEMBRO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOETICA,
SPIEGA PERCHÉ LA LEGGE VA CAMBIATA
«Il
quesito referendario è già pronto, e funziona così»
«Prima di tutto cominciamo col dire che il tema della
fecondazione assistita non è affatto complicato come ci
vogliono far credere. È tipico della comunità bioetica,
biogiuridica e biopolitica questo linguaggio oscurantista».
Cinzia Caporale insegna Bioetica all'Università di Siena ed è
membro del Comitato nazionale per la bioetica e non ha nessuna
intenzione di rimanere a braccia conserte ad osservare gli
effetti «disastrosi» della legge approvata ieri dal Senato
sulla fecondazione assistita. È un fiume in piena e tiene a
spiegare punto per punto le debolezze della legge sul piano
politico, dei diritti e della salute della donna. Caporale ha già
nel cassetto il testo di un quesito referendario abrogativo dei
divieti più insensati ma che non creerebbe un vuoto
legislativo:
«Il referendum è opportuno non solo perché lo
strumento referendario è stato pensato per questo tipo di temi;
ma anche perché in campagna elettorale né la Cdl né l'Ulivo
hanno esplicitato la posizione delle coalizioni su questo tema».
Siamo di fronte a un problema di rappresentanza - sostiene la
Caporale - abbiamo un parlamento che non è altro che la somma
di deputati e senatori che su questa materia non rappresentano
l'opinione pubblica. La docente è convinta che l'opinione
pubblica sarebbe senz'altro in grado di prendere posizione
attraverso il referendum, modificando la legge che si presume
essere stata fatta in ossequio ai cattolici, «sottovalutando
invece, con questa prova di forza, che dopo un'eventuale
abrograzione della legge per molti anni non si potrebbe più
parlare di tutela di embrioni». «Il rischio è che si passi da
una tutela massima alla tutela zero» avverte la Caporale, che
considera questo «plebiscito parlamentare» oltretutto poco
prudente: «Credo che la Dc avrebbe fatto maggiore attenzione,
avrebbe cercato la mediazione, che a lungo termine paga. Pensate
a quello che è successo per la legge sull'aborto: forse non è
perfetta, ma nessuno per anni ha potuto dire che andava
modificata». Il referendum dovrebbe dunque riparare alcuni
obbrobri di questa legge, innanzitutto sulla crioconservazione
degli embrioni, sulla possibilità di selezionare gli embrioni
dopo la diagnosi pre-impianto sull'embrione in vitro, e anche
sulla possibilità di creare più di tre embrioni in vitro: «Chi
parla di legge oscurantista ha ragione, ed è evidente che
potrebbe essere una strada che porta alla ridiscussione della
194; visto il clima, chiaramente in maniera restrittiva».
La mediazione non c'è stata: né sulla tutela degli embrioni né
sulla fecondazione eterologa. «La mia idea di istituire un'Authority,
proposta alla Camera dei deputati dall'onorevole Giuseppe
Palumbo, composta dal comitato di bioetica e da esperti dell'Iss
e del ministero, per decidere caso per caso non è nemmeno
discussa in parlamento». Sulla fecondazione eterologa ieri la
ministro Stefania Prestigiacomo ha dichiarato, con una lettera a
Repubblica, che è «un divieto facilmente aggirabile recandosi
all'estero». «Detto da un ministro della Repubblica è quanto
meno inverosimile. Ma dov'era la Prestigiacomo mentre la sua
maggioranza scriveva e votava la legge?», si domanda la
Caporale. Che poi spiega come il referendum ripristinerebbe la
possibilità della fecondazione eterologa, peraltro poco
utilizzata: «Mi raccontavano colleghi iberici che in Spagna non
solo stanno aprendo cliniche per ospitare le coppie italiane, ma
persino le agenzie di viaggio stanno preparando veri e propri
pacchetti per incoraggiare questo business. A questo proposito
è necessario fare uno sforzo di comunicazione, quanto meno per
eliminare una sorta di darwinismo sociale, non solo di carattere
economico, ma derivante anche da scarsa conoscenza».
Sostanzialmente questa legge è frutto di un retaggio di molti
anni fa, sostiene la bioeticista, secondo cui il legislatore non
sa che le coppie che oggi si rivolgono alla medicina per
sottoporsi alla fecondazione eterologa, non lo fanno perché non
sono fertili o sterili. Sono piuttosto quelle coppie che hanno
gravi rischi di malattie genetiche molto diffuse in Italia, per
esempio la talassemia. «Alla fecondazione eterologa si
preferisce l'aborto. È gravissimo». Cinzia Caporale poi
immagina una sorta di mappatura dei parlamentari che possono
vantarsi di aver votato questa legge. «Vorrei rivendicassero
questo straordinario successo - dice ironica - li invito a fare
outing, andassero dagli elettori e dalle elettrici a spiegare la
legge. Per chi le si oppone, il referendum è l'unica via di
uscita»
LA
LEGGE SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA 2003

Ddl
Senato 1514 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Capo
I PRINCÌPI GENERALI
Articolo
1. (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti
i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
Articolo
2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità) 1. Il Ministro della
salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche,
ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e
favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne l’incidenza,
può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione
dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di
prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 2. Per le
finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di
euro a decorrere dal 2002. 3. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo
3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405) 1. Al primo comma dell’articolo
1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere: "d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi
della sterilità e della infertilità umana, nonchè alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita; d-ter) l’informazione sulle procedure
per l’adozione e l’affidamento familiare". 2. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Capo
II ACCESSO ALLE TECNICHE
Articolo
4. (Accesso alle tecniche) 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di
procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti
princìpi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso
informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6. 3. È vietato il
ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Articolo
5. (Requisiti soggettivi) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Articolo
6. (Consenso informato) 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti
di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione
delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle
stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la
donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata
la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui
al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle
tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di
una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono
essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura
qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà di
entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile
della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della
giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente
comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo. 4. Fatti salvi i
requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della
struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente
assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale
caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 5. Ai
richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante
sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo
9 della presente legge.
Articolo
7. (Linee guida) 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità,
definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2.
Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture
autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni
tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.
Capo
III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
Articolo
8. (Stato giuridico del nato) 1. I nati a seguito dell’applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli
legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà
di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.
Articolo
9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della
madre) 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo
4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti
concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della
paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello
stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la
volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396. 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non
può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di
obblighi.
Capo
IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Articolo
10. (Strutture autorizzate) 1. Gli interventi di procreazione medicalmente
assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate
dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11. 2. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i
requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le
caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la
determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
Articolo
11. (Registro) 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute,
presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle
strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione
delle tecniche medesime. 2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria. 3. L’Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni
necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati
conseguiti. 4. L’Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e
degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le
strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori
epidemiologici regionali e all’Istituto superiore di sanità i dati
necessari per le finalità indicate dall’articolo 15 nonchè ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di
ispezione da parte delle autorità competenti. 6. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a
decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo
V DIVIETI E SANZIONI
Articolo
12. (Divieti generali e sanzioni) 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 2. Chiunque a
qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale
di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Chiunque applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo
le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5. Chiunque a qualsiasi
titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 6. Chiunque, in
qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di
gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di
euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o
morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da
600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione
perpetua dall’esercizio della professione. 8. Non sono punibili l’uomo o
la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2,
4 e 5. 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio
professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 7. 10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo
10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più
violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione
può essere revocata.
Capo
VI MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE
Articolo
13. (Sperimentazione sugli embrioni umani) 1. È vietata qualsiasi
sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e
sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono,
comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente
legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad
alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia
di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti
di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di
cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti
con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. È disposta la
sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti
dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
di cui al presente articolo.
Articolo
14. (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni) 1. È vietata
la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione
degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di
quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il
trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n.
194. 5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su
loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell’utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. È disposta la sospensione
fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente
una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Capo
VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
15. (Relazione al Parlamento) 1. L’Istituto superiore di sanità
predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per
il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo
11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare
riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati. 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati
indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione
al Parlamento sull’attuazione della presente legge.
Articolo
16. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure
per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere
comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge al direttore dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel
caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L’obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui
al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e
delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento
di procreazione medicalmente assistita e non dall’assistenza antecedente e
conseguente l’intervento.
Articolo
17. (Disposizioni transitorie) 1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco
predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’ordinanza
del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche
di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1
trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione
numerica degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche
di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonchè, nel rispetto delle vigenti
disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione
nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a
seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della
disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i
termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
Articolo
18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) 1. Al
fine di favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, presso il Ministero
della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. 2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2002 e di 6,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. 3. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
__________________________________________________________________________________
|