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 N E G L I   A L T R I    P A E S I 

 

PROCREAZIONE ASSISTITA: COSI' NELLE ALTRE NAZIONI  

- AUSTRIA: è ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella eterologa, ma non per le donne sole. Non sono consentiti l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto. È inoltre ammesso l'accesso ai dati del donatore.

- GERMANIA: la legge del 1990 ammette l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. L'articolo uno della legge vieta di trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Non sono ammessi l'inseminazione post mortem e l'utero in affitto.

- GRAN BRETAGNA: la legge del 1990 consente sia l'inseminazione omologa che eterologa a coppie sposate o conviventi e a donne singole. La legge del 1990 ammette l'utero in affitto, purchè non ci sia passaggio di denaro, e l'inseminazione post-mortem.

- SPAGNA: l'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate, conviventi, nonchè singole purchè vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la materia è del 1987.

- SVEZIA: è ammessa l'inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi ma è vietato il ricorso al seme di donatori anonimi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente. Non è ammesso l'utero in affitto.

- FRANCIA: Una legge quadro sarà promulgata l'anno prossimo dopo essere stata messa in cantiere nel 1994. L'attuale ministro del governo di centrodestra, Jean-Francois Mattei, è ripartito da quella legge proponendo numerose modifiche: pur esclusa per principio la ricerca sull'embrione in Francia sarà invece consentita «in via eccezionale» e «per una durata limitata di cinque anni». In Francia le coppie potranno scegliere autonomamente se
distruggere gli embrioni in sovrannumero, se destinarli alla ricerca a scopo terapeutico oppure se donarli a un'altra coppia sterile. Dal progetto di legge resta rigorosamente esclusa la clonazione, sia a scopo riproduttivo, sia a scopo terapeutico: per quest'ultima, si rischiano sette anni e 100.000 euro di multa in caso di violazione.

  (Corriere della sera, 11 dic 2003)


 

Ecco le regole adottate in Europa, negli Stati Uniti e in Australia



ETEROLOGA - inseminazione con seme di donatore - è legalizzata in tutti i Paesi del mondo. Attualmente in Italia è vietata nei centri pubblici e ammessa nei centri privati.

DONNE SINGLE Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Svezia, Australia, Usa ammettono alla fecondazione donne single, o coppie conviventi basta una dichiarazione scritta dove si dichiara di assumere la responsabilità genitoriale del nascituro.

INSEMINAZIONE DA PARTNER DECEDUTO vietata in modo unanime anche se recentemente alcune sentenze l'hanno autorizzata in casi specifici.

FECONDAZIONE IN VITRO con donazione di ovociti - Germania, Austria, Norvegia, Svezia esiste una limitazione su questa tecnica. In Italia la ovodonazione è limitata ai soli centri privati. 

RICERCA nessun Paese l'ha resa lecita. In Gran Bretagna, Svezia, Spagna è possibile perchè non vengono considerati embrioni le cellule con sviluppo inferiore a 14 giorni. Su questi 'pre-embrionì sono permessi studi e ricerche sperimentali. Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svezia, Usa, Australia ricerche vengono effettuati sugli embrioni in soprannumero con diritto di decisione lasciato alla coppia.

  (La Repubblica, 14 dicembre 2003)



 

 SONDAGGIO  SULLA  NUOVA  LEGGE

 

Fecondazione eterologa, il sì di tanti cattolici

Indagine sui temi delle nuove norme. Un elettore su tre pronto a cambiare voto se il proprio partito la pensa diversamente.

RENATO MANNHEIMER


Il primo quesito che ci siamo posti è stato: ma sapranno rispondere i nostri intervistati?  

Quello della conoscenza dei temi su cui viene richiesta l’opinione è sempre un grande problema per i sondaggi, molto dibattuto dai professionisti del settore, ma rischiava di divenire drammatico in questa occasione. Spesso la gente risponde senza sapere bene di cosa si tratta, sulla base di informazioni frammentarie o superficiali. E nel caso della fecondazione assistita, già nella fase di preparazione delle domande, abbiamo trovato spesso conoscenze imprecise e incomplete tra i colleghi, i medici, i giornalisti cui ci siamo rivolti.  

Il che suggerisce che, malgrado la partecipazione appassionata di molti - dichiara di avere seguito tutto il dibattito il 70%, assai più che in altre precedenti occasioni - il livello di informazione generale su tutta la questione sia relativamente basso.


Ciò ci porta, prima ancora di presentare il sondaggio, ad una sorta di conclusione anticipata: che, cioè, forse, sarebbe stato, o sarà, utile affiancare alla discussione parlamentare una vera e ampia informazione, per favorire una partecipazione ed una valutazione più consapevole (come suggerisce peraltro il metodo dei «deliberative polls», di cui tanto si discute proprio in questi giorni).

COPPIE REGOLARI - Veniamo ai risultati. La maggioranza assolutasi dichiara contraria all’applicazione della fecondazione assistita al di fuori della coppia regolare o di fatto. E’ indicativo che siano più contrarie le persone tra i 25 e 35 anni, l’età in cui spesso ci si sposa, mentre la «punta» dei favorevoli alla possibilità di fecondazione anche tra single e gay si trova fra i giovanissimi sotto i 24 anni. Ancor più significativo è il fatto che questa (e altre) opinione sia espressa «trasversalmente», da persone di tutti gli orientamenti politici, con una accentuazione tra chi vota per il centrodestra, ma con percentuali elevate anche nel centrosinistra (il 60% degli elettori dei Democratici di sinistra è contrario). Questa trasversalità degli orientamenti si riscontra persino in relazione all’intensità di frequenza alla Messa, un indicatore che abbiamo utilizzato per «misurare», sia pure in modo approssimativo, la religiosità. Anche nel sottogruppo che dichiara di non andare «mai» alla Messa, la maggioranza assoluta è contraria alla fecondazione assistita al di fuori della coppia.

DIVISIONE TRASVERSALE - Sin qui, quindi, la maggioranza appare favorevole a quanto è stato deciso dal Parlamento. Ma su un altro punto, la possibilità di controllare l’embrione prima di impiantarlo nell’utero, la maggioranza è in disaccordo. Ancora una volta in modo «trasversale», presente cioè anche tra chi vota per i partiti della maggioranza (ad esempio, 54% in Forza Italia e 71% in Alleanza nazionale) e tra chi è più religioso (59% di disaccordo tra chi dichiara di recarsi alla Messa tutte le settimane).


Eguale dissenso si registra per l’inammissibilità di semi provenienti da donatori esterni alla coppia. Ma la preponderanza di contrari è questa volta più lieve (anche considerando il margine di approssimazione del 3,5%) e si è erosa nel tempo. Infatti, già nel 1999 la maggioranza acconsentiva alla fecondazione eterologa: ma più di un quarto dichiarava di non essere in grado di esprimere un’opinione. Oggi, con l’intensificarsi del dibattito, la percentuale di «non so» si è ridotta al 12%. E la prevalenza di chi acconsente alla fecondazione eterologa si è ristretta: omettendo dal calcolo i «non so» e rendendo quindi i risultati pienamente confrontabili, la percentuale dei favorevoli passa dal 56% del 1999 al 53% di oggi. Su questo tema, insomma, il Paese è spaccato letteralmente in due, spesso indipendentemente dal livello di religiosità professata.


La (soggettivamente presunta) capacità di dare un parere su molti aspetti della questione si manifesta in modo ancor più evidente quando si affronta il tema del congelamento degli embrioni. Nel 2000 più del 50% dichiarava di non avere un’opinione precisa al riguardo. Anche oggi la percentuale di chi non sa o non vuole rispondere è consistente ma, rispetto ad allora, è fortemente diminuita (21%). Di nuovo la maggioranza (specie tra i laureati e tra i più giovani) è in dissenso con quanto approvato dal Parlamento, anche se ad essa si affianca una minoranza assai consistente (la differenza è di soli 7 punti percentuali), presente «trasversalmente» in tutte le categorie: solo tra chi dichiara di recarsi a Messa tutte le settimane, la maggioranza relativa è contraria alla possibilità di congelare gli embrioni.

ESPERIENZE PERSONALI - Insomma, le opinioni sulla fecondazione assistita paiono prescindere in molti casi dalle appartenenze politiche e persino dalla pratica religiosa. L’orientamento si forma in larga misura sulla base di riflessioni ed esperienze personali, al di fuori dei cosiddetti «facilitatori» (quali le appartenenze politiche e/o religiose) che contribuiscono in molti altri casi a plasmare opinioni e convinzioni. E’ una situazione già vista molto tempo fa, ai tempi del referendum sul divorzio. I cui risultati mostrarono una realtà contrastante agli orientamenti politici allora maggioritari e alle indicazioni della Chiesa. Il risultato del 1974 segnò l’inizio del mutamento radicale degli atteggiamenti degli elettori e, in particolare, di quel distacco dai partiti che produsse poi la fine della prima Repubblica. Naturalmente è difficile dire se oggi le differenze tra quanto deliberato dal Parlamento e quanto ritenuto opportuno dalla maggioranza dell’opinione pubblica potranno avere le medesime conseguenze, anche tenendo conto che si tratta di un problema assai meno «vissuto» del divorzio. Ma il fatto che quasi un terzo dell’elettorato (in particolare quello che si colloca al centro) dichiari che «cambierebbe voto se il proprio partito si esprimesse in maniera opposta alle proprie opinioni riguardo alla fecondazione» fa pensare che qualche effetto si potrebbe sentire. Specie nel caso fosse indetto un referendum al riguardo.


Dati tratti da Sondaggio Ispo-Telesurvey per il Corriere della sera. Campione rappresentativo dei maggiori di 17 anni, per sesso, scolarità, professione, area geografica. metodo rilevazione: Cati. Elaborazione spss. data rilevazione:11-12-03. Casi:800 rispondenti: 89%-100%. Margine di approssimazione 3,5 %. Documentazione: www.agcom.it 



  O R A ?

 

Legge sulla Fecondazione Assistita: prima iniziativa per un referendum

12 dicembre 2003

di Italiasalute.it

 

     Il quotidiano "Il Riformista" è protagonista della prima iniziativa a favore dell'ipotesi che a decidere sulla delicata materia della fecondazione assistita siano i cittadini con un referendum abrogativo della legge appena approvata.


     In un sondaggio di pochi mesi fa condotto dall'Eurispes emergeva che il 69,1% del campione di italiani intervistati riteneva legittimo utilizzare la fecondazione assistita. La fecondazione eterologa, ovvero il ricorso, da parte della coppia sterile, a un donatore o una donatrice esterna, riceveva una percentuale di consenso decisamente minore. Prevalevano, infatti, le opinioni negative, espresse dal 46,9% degli intervistati, mentre la percentuale di mancate risposte, dal 4,6% al 9,3%. Coloro che considerano la fecondazione eterologa legittima sono il 43,8%. Bisognerebbe ora scoprire, dopo il dibattito avutosi in occasione dell'approvazione della legge, in che modo ciò abbia poturo influenzare l'opinione di favorevoli, contrari e soprattutto indecisi. L'Eurispes aveva inoltre domandato agli intervistati quale fosse la loro opinione sulla cosiddetta "clonazione terapeutica" ovvero l'utilizzo, a scopo di ricerca, di cellule staminali ricavate da embrioni congelati, ottenuti in soprannumero a scopo riproduttivo e non più impiantabili. Un'ampia maggioranza degli italiani intervistati (60,9%) si esprimeva con favore riguardo alla possibilità della clonazione a fini di ricerca scientifica. Ricordiamo infatti che, tra gli effetti della legge che non hanno trovato molto spazio nei commenti post-approvazione, c'è quello delle limitazioni alla ricerca scientifica che si serve degli embrioni.


Ecco il testo dell'iniziativa de "Il Riformista":


"Sì a un referendum per cambiare la legge, no a guerre di religione Questo è un appello a non lasciare che l'Italia si tenga la legge sulla fecondazione assistita votata dal Parlamento. Ci sono momenti, e argomenti, nei quali la rappresentanza eletta non interpreta lo spirito pubblico e la maturità dei rappresentati. Di più: la legge introduce discriminazioni, combina pasticci, arreca danni, condiziona la libertà della ricerca, renderà persone e coppie infelici. E' una legge fatta male che nasce già vecchia.

 

Come tutte le leggi di questo genere, sarà aggirata, violata, produrrà fenomeni di turismo fecondativo, perché basterà andare altrove in Europa per eluderne i divieti. Noi non ci ribelliamo in nome della laicità dello Stato, ma della modernità e della parità di trattamento giuridico. Si può essere un paese cattolico e avere una legge migliore (vedi la Spagna). Rispettiamo il punto di vista dell'etica cattolica, ma siamo certi che si può rispettarlo senza danneggiare chi non la condivide. Si poteva fare, e non si è fatto per ragioni politiche. Ci sono due modi per rammendare questo strappo. Il primo è una nuova legge. Da domani, parlamentari di tutte e due gli schieramenti hanno il diritto, e il dovere, di proporre un altro testo, che modifichi quello approvato. 

 

Non deve, non può finire qui. Il secondo modo è un referendum abrogativo. Noi non siamo dei fans dello strumento referendario. Né ci piacciono le guerre di religione. E però, soprattutto quando si tratta di diritti soggettivi, e di ingerenza dello Stato in quei diritti (il diritto soggettivo qui in discussione è il diritto alla cura della sterilità) crediamo che il paese abbia diritto a un dibattito informato e ampio, per capire, per comprendere e per farsi un'opinione, cosa che il dibattito parlamentare, così strumentale e confuso, non ha consentito. Nelle pagine interne spieghiamo perché un referendum abrogativo potrebbe essere proposto senza lasciare un vuoto legislativo: è cioè possibile abrogare alcune parti della legge, quelle relative ai divieti più insensati e ingiustificabili, lasciandone in piedi l'efficacia regolatoria, perché la materia va regolata. 

 

Crediamo dunque giusto invitare i nostri lettori, le forze politiche, le associazioni culturali, a mobilitarsi per un'iniziativa referendaria."    

 


 

 

CINZIA CAPORALE, MEMBRO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, 

SPIEGA PERCHÉ LA LEGGE VA CAMBIATA


«Il quesito referendario è già pronto, e funziona così»

 

 

     «Prima di tutto cominciamo col dire che il tema della fecondazione assistita non è affatto complicato come ci vogliono far credere. È tipico della comunità bioetica, biogiuridica e biopolitica questo linguaggio oscurantista». 

 

Cinzia Caporale insegna Bioetica all'Università di Siena ed è membro del Comitato nazionale per la bioetica e non ha nessuna intenzione di rimanere a braccia conserte ad osservare gli effetti «disastrosi» della legge approvata ieri dal Senato sulla fecondazione assistita. È un fiume in piena e tiene a spiegare punto per punto le debolezze della legge sul piano politico, dei diritti e della salute della donna. Caporale ha già nel cassetto il testo di un quesito referendario abrogativo dei divieti più insensati ma che non creerebbe un vuoto legislativo: 

 

«Il referendum è opportuno non solo perché lo strumento referendario è stato pensato per questo tipo di temi; ma anche perché in campagna elettorale né la Cdl né l'Ulivo hanno esplicitato la posizione delle coalizioni su questo tema». Siamo di fronte a un problema di rappresentanza - sostiene la Caporale - abbiamo un parlamento che non è altro che la somma di deputati e senatori che su questa materia non rappresentano l'opinione pubblica. La docente è convinta che l'opinione pubblica sarebbe senz'altro in grado di prendere posizione attraverso il referendum, modificando la legge che si presume essere stata fatta in ossequio ai cattolici, «sottovalutando invece, con questa prova di forza, che dopo un'eventuale abrograzione della legge per molti anni non si potrebbe più parlare di tutela di embrioni». «Il rischio è che si passi da una tutela massima alla tutela zero» avverte la Caporale, che considera questo «plebiscito parlamentare» oltretutto poco prudente: «Credo che la Dc avrebbe fatto maggiore attenzione, avrebbe cercato la mediazione, che a lungo termine paga. Pensate a quello che è successo per la legge sull'aborto: forse non è perfetta, ma nessuno per anni ha potuto dire che andava modificata». Il referendum dovrebbe dunque riparare alcuni obbrobri di questa legge, innanzitutto sulla crioconservazione degli embrioni, sulla possibilità di selezionare gli embrioni dopo la diagnosi pre-impianto sull'embrione in vitro, e anche sulla possibilità di creare più di tre embrioni in vitro: «Chi parla di legge oscurantista ha ragione, ed è evidente che potrebbe essere una strada che porta alla ridiscussione della 194; visto il clima, chiaramente in maniera restrittiva».


      La mediazione non c'è stata: né sulla tutela degli embrioni né sulla fecondazione eterologa. «La mia idea di istituire un'Authority, proposta alla Camera dei deputati dall'onorevole Giuseppe Palumbo, composta dal comitato di bioetica e da esperti dell'Iss e del ministero, per decidere caso per caso non è nemmeno discussa in parlamento». Sulla fecondazione eterologa ieri la ministro Stefania Prestigiacomo ha dichiarato, con una lettera a Repubblica, che è «un divieto facilmente aggirabile recandosi all'estero». «Detto da un ministro della Repubblica è quanto meno inverosimile. Ma dov'era la Prestigiacomo mentre la sua maggioranza scriveva e votava la legge?», si domanda la Caporale. Che poi spiega come il referendum ripristinerebbe la possibilità della fecondazione eterologa, peraltro poco utilizzata: «Mi raccontavano colleghi iberici che in Spagna non solo stanno aprendo cliniche per ospitare le coppie italiane, ma persino le agenzie di viaggio stanno preparando veri e propri pacchetti per incoraggiare questo business. A questo proposito è necessario fare uno sforzo di comunicazione, quanto meno per eliminare una sorta di darwinismo sociale, non solo di carattere economico, ma derivante anche da scarsa conoscenza». 

 

Sostanzialmente questa legge è frutto di un retaggio di molti anni fa, sostiene la bioeticista, secondo cui il legislatore non sa che le coppie che oggi si rivolgono alla medicina per sottoporsi alla fecondazione eterologa, non lo fanno perché non sono fertili o sterili. Sono piuttosto quelle coppie che hanno gravi rischi di malattie genetiche molto diffuse in Italia, per esempio la talassemia. «Alla fecondazione eterologa si preferisce l'aborto. È gravissimo». Cinzia Caporale poi immagina una sorta di mappatura dei parlamentari che possono vantarsi di aver votato questa legge. «Vorrei rivendicassero questo straordinario successo - dice ironica - li invito a fare outing, andassero dagli elettori e dalle elettrici a spiegare la legge. Per chi le si oppone, il referendum è l'unica via di uscita»




 LA  LEGGE  SULLA  PROCREAZIONE  ASSISTITA  2003

 

Ddl Senato 1514 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Capo I PRINCÌPI GENERALI  

 

Articolo 1. (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Articolo 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità) 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002. 3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405) 1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonchè alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare". 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo II ACCESSO ALLE TECNICHE  

 

Articolo 4. (Accesso alle tecniche) 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6. 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Articolo 5. (Requisiti soggettivi) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Articolo 6. (Consenso informato) 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo. 4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.

Articolo 7. (Linee guida) 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

Capo III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

 

Articolo 8. (Stato giuridico del nato) 1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.

Articolo 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre) 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi.

 

Capo IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA  

 

Articolo 10. (Strutture autorizzate) 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

Articolo 11. (Registro) 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. 2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 3. L’Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L’Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all’Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall’articolo 15 nonchè ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti. 6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo V DIVIETI E SANZIONI  

 

Articolo 12. (Divieti generali e sanzioni) 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. 8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.

 

Capo VI MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE  

 

Articolo 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani) 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Articolo 14. (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni) 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

 

Articolo 15. (Relazione al Parlamento) 1. L’Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge.

Articolo 16. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. 2. L’obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.

Articolo 17. (Disposizioni transitorie) 1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

Articolo 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) 1. Al fine di favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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